Il nuovo codice
deontologico dei medici subisce delle modifiche riguardanti alcuni
elementi importanti della professione. Al momento si tratta di una
bozza, ma nel testo messo a punto dal Comitato centrale della
Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), e
all'attenzione delle varie federazioni locali, vi sono molte novità. In
alcuni casi si tratta di sfumature semantiche che stanno però sollevando
la protesta dei camici bianchi. Il testo contiene aperture sulla
fecondazione assistita, una stretta sulle terapie alternative, la
scomparsa di alcune parole chiave come libertà, indipendenza e dignità.
Scompare anche il termine 'paziente' che sarà sostituito da 'persona
assistita'.
Il primo
cambiamento riguarda uno dei simboli della professione: il giuramento
d'Ippocrate. Mentre nel vecchio codice (2006) ancora in vigore si dice
in modo chiaro che “il medico deve prestare giuramento professionale”,
il nuovo testo recita: “L'iscrizione all'Albo vincola il medico ai
principi del giuramento professionale e al rispetto delle norme del
presente codice di deontologia medica”. Rimane pertanto solo il
riferimento ai principi, ma non viene meno l'obbligo di formale
giuramento.
Tra le modifiche
più discusse e delicate vi sono quelle riguardanti i doveri del medico
in materia di fecondazione assistita. Scompaiono infatti dalla nuova
bozza quei paletti fissati nel codice del 2006.
Viene meno infatti
la parte che recita: “E' fatto divieto al medico, anche
nell'interesse del bene del nascituro, di attuare: forme di maternità
surrogata; forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie
eterosessuali stabili; pratiche di fecondazione assistita in donne in
menopausa non precoce; forme di fecondazione assistita dopo la morte del
partner”. Secondo il nuovo testo “i trattamenti di procreazione
medicalmente assistita, quali atti esclusivamente medici, sono
effettuati nelle condizioni e secondo le modalità previste
dall'ordinamento vigente”.
L'articolo del
nuovo codice che sta facendo più discutere i medici è il 22, che parla
dell'obiezione di coscienza. Se oggi “il medico al quale vengano
richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo
convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo
comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della
persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e
chiarimento”, in base al nuovo testo “il rifiuto di prestazione
professionale anche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti è
consentito al medico quando vengano richiesti interventi che contrastino
con i suoi convincimenti etici e tecnico-scientifici”. Sparisce
pertanto il contrasto con la propria coscienza. Così come scompare
pure la formula "grave e immediato" legata al nocumento per la salute
della persona assistita.
Contestato anche
l'articolo 13, che stabilisce i doveri del medico nel campo delle
prescrizioni diagnostico-terapeutiche. La nuova formulazione prevede che
il camice bianco è tenuto a seguire “le linee guida
diagnostico-terapeutiche prodotte e accreditate da fonti autorevoli e
indipendenti” e se non lo fa deve motivare le sue scelte. I medici
temono una sorta di apertura a possibili sanzioni a danno di chi propone
cure innovative ed una limitazione della propria autonomia. Rispetto al
vecchio codice nell'articolo sparisce la parola 'etica', sostituita con
'deontologia'.
Il nuovo codice
affronta anche la questione del testamento biologico. Se esiste una
dichiarazione anticipata di trattamento, “espressa in forma scritta,
sottoscritta e datata da persona capace”, il medico deve "tenerne
conto". A prescindere, quindi, dalle sue valutazioni, "dall'autonomia
e dall'indipendenza che caratterizza la professione", così come
recita il testo del 2006.
Tra gli articoli
incriminati vi è anche il numero 4. Se nel testo del 2006 si dice che “il
medico deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori
etici della professione, assumendo come principio il rispetto della
vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità
della persona”, la nuova formulazione non parla più di "valori
etici della professione" ma afferma che sul piano tecnico operativo
il medico è tenuto “ad adeguarsi alle più aggiornate evidenze
scientifiche”.
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