lunedì 25 febbraio 2013

Astensionismo attivo

Astensionismo attivo


Solitamente gli aggiornamenti dei post li metto in fondo ... ma questa volta lo metto all'inizio perché ritengo sia più oppOrtuno:
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AGGIORNAMENTO IMPORTANTE AL 11 FEBBRAIO 2013

Timbratura tessere elettorali
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AGGIORNAMENTO AL 13 GENNAIO 2013
Dato che la questione del rifiuto motivato sembra tornata sui Blog e sulle pagine Facebook dopo tanto tempo (2008) vi invito a leggere prima QUESTO POST.

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ED ORA VENIAMO  AL  DUNQUE:

L'astensionismo attivo o rifiuto motivato della scheda elettorale per l'elezione periodica dei rappresentanti è una forma di protesta nonché un diritto del cittadino.


Se un cittadino non si sente rappresentato da nessuno dei candidati o dei partiti, movimenti politici, liste civiche, etc. che si presentano alle elezioni può rifiutarsi di votare dichiarandone le ragioni e chiedendo che il rifiuto venga messo a verbale dal Presidente o Segretario della sezione elettorale.


Come si esercita?


Si va alla sezione elettorale con il documento di identità valido, la tessera elettorale e due copie di una dichiarazione scritta (a mano o a computer) e sottoscritta prima di recarsi presso la sezione elettorale  con la quale si dice (ognuno può scrivere le motivazioni che ritiene opportune):


"Rifiuto la scheda elettorale perché non mi sento rappresentato da nessuno dei partiti elencati in quanto nessuno di essi ha mai richiesto o proposto, in 6 anni di tempo trascorso, l'abrogazione dell'attuale legge elettorale palesemente in contrasto con gli artt. 56 e 58 della Costituzione italiana, e quindi illegittima. Non lo ha fatto nessuno né attraverso la Corte Costituzionale e né attraverso Referendum ai sensi dell'art. 75 Cost. mediante i 5 consigli regionali."


Una volta entrati nella sezione elettorale e davanti agli addetti ai lavori ci si fa registrare dopo avere presentato il documento di identità valido e la tessera elettorale.
Poi si presentano le due copie della dichiarazione scritta (v. sopra) e si dirà semplicemente a chi vi sta davanti:
"Rifiuto la scheda elettorale e le motivazioni sono esposte qui... questa copia è per voi e se in questa mi mette il timbro che avrebbe dovuto mettere sulla tessera elettorale La saluto".


Così facendo non si disturbano le elezioni, perché non si farà nessuna polemica, e l'addetto ai lavori non avrà nessuna ragione per contestarvi nulla (se è intelligente deve solo mettere il timbro sulla copia che porterete a casa con voi e salutarvi).
Diversamente sarete voi che avrete la facoltà di fare intervenire le forze dell'ordine che presidiano la sezione elettorale (a vostra discrezione).


Per completare l'opera scrivete in calce alla dichiarazione la dicitura con la quale chiedete espressamente che tale motivazione sia messa a verbale citando la legge (D.P.R. 30 maggio 1957, n. 361 e succ. modif.) che lo stabilisce (dipenderà poi dall'addetto metterla a verbale o meno, voi avete fatto tutto ciò che avete ritenuto giusto fare per dimostrare il vostro disappunto nei confronti di questa ridicola classe politica italiana).

N.B.
Alcuni ritengono che non si possano mettere a verbale dichiarazioni particolari ma solo quelle che qualcuno ha interpretato a suo modo ... ad esempio c'è chi sostiene che le dichiarazioni dell'elettore da mettere a verbale possano riguardare irregolarità rilevate o cose del genere, ma non di carattere politico.
Personalmente non vedo espressamente scritto nella legge sopra citata che tipo di dichiarazioni l'elettore deve fare ... questo è infatti quanto recita il comma 5 dell'art. 104 del D.P.R. 361/57:

"Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000."

Mi preme inoltre evidenziare un altro aspetto molto importante che riguarda il diritto al voto:

Il cittadino ha diritto al voto elettivo ma anche a quello referendario, che per legge hanno lo stesso valore. Il primo è un voto di delega, il secondo è un voto deliberativo in quanto mediante esso il cittadino esercita realmente la sua sovranità.
I politici pretendono il voto dai cittadini e criticano fortemente chi non vota alle elezioni, ma nel contempo incitano all'astensione quando i cittadini sono chiamati ad esprimere il voto referendario e NON DOVREBBERO FARLO perché è contro la legge ! Leggi questo post !

Comunque se non ve la sentite di utilizzare questo metodo NON andate nemmeno alla sezione elettorale ! o Annullate la scheda ! (non lasciatela bianca perché con qualche trucchetto - una mina di matita sotto l'unghia - uno scrutatore può trasformarla in scheda valida con una X).

In un modo o nell'altro DELEGITTIMATE un parlamento ILLEGITTIMO col NON VOTO !

Votare altri partiti o partiti minori non serve a un cazzo ! perché non avrebbero comunque numeri a sufficienza per contrastare i partiti inciuciari che dominano da SEMPRE in Italia ... e la legge elettorale attualmente in vigore ... criticata da tutte le forze politiche ... oltre ad essere anti-costituzionale ha fatto in modo che solo quei partiti continuino a comandare in Italia. Il premio di maggioranza viene infatti assegnato sulla base di voti validi espressi (le schede nulle, bianche e rifiutate non sono conteggiate per l'attribuzione di tale premio) ... sono tutti i voti dati alle liste che non raggiungono la soglia si sbarramento ... che vengono conteggiati per essere dati ai big della politica.


Citazione:
"Le pecore vanno al macello. Non si dicono niente, loro, e niente sperano. Ma almeno non votano per il macellaio che le ucciderà, e per il borghese che le mangerà. Più bestia delle bestie, più pecora delle pecore, l'elettore nomina il proprio carnefice e sceglie il proprio borghese. Ha fatto delle rivoluzioni per conquistarne il diritto..." (Octave Mirbeau)

Un esempio di astensionismo attivo lo troverete qui:
Il video su YouTube lo troverete qui


AGGIORNAMENTO AL 26 GENNAIO 2013

ISTRUZIONI  COMPLETE E DETTAGLIATE  PER  LE  ELEZIONI POLITICHE  2013:


Recarsi alla sezione elettorale con un documento di identità valido, la tessera elettorale e una dichiarazione scritta in triplice copia per gli aventi diritto al voto ad entrambe le elezioni della Camera e del Senato (25enni ed over):

- Una copia da fare allegare nel verbale elezione Camera

- Una copia da fare allegare nel verbale elezione Senato

- Una copia da tenere con se dopo avere fatto apporre il timbro dalla sezione elettorale per ricevuta della verbalizzazione.

Agli under 25 anni bastano due copie perché voteranno solo per l'elezione della Camera:

- Una copia da fare allegare nel verbale elezione Camera

- Una copia da tenere con se dopo avere fatto apporre il timbro dalla sezione elettorale per ricevuta della verbalizzazione.
Ci si fa registrare mostrando documento e tessera e si dirà semplicemente senza fare polemiche:
"Rifiuto la/le scheda/schede elettorale/i e le motivazioni sono scritte qui ... se mi mette il timbro su questa copia anziché sulla tessera elettorale quest'altra copia la lascio a lei da allegare al verbale"

Non fate assolutamente chiasso all'interno della sezione per non disturbare il corso delle elezioni. Andate piuttosto all'esterno e chiedete alle forze dell'ordine che presidiano la sezione elettorale (polizia giudiziaria) di intervenire perché i responsabili della sezione vi stanno negando un diritto ormai riconosciuto da tempo da altri presidenti di sezione. Ad ogni modo fate mettere a verbale che avete rifiutato la/le scheda/schede, cercando di convincere gli addetti che DEVONO scrivere anche le motivazioni del rifiuto. Con la dichiarazione scritta inoltre eviterete lungaggini e contestazioni del tipo: "e se tutti volessero annotare sul verbale contestazioni dove le andremmo a scrivere ? se non c'è spazio sufficiente nei verbali ?", poiché le motivazioni del rifiuto sono nella dichiarazione che il segretario deve ALLEGARE al verbale senza scrivere nulla (meno fatica, e meno tempo per scrivere). Se invece vi dicono che le proteste e reclami di cui all'art. 104 comma 5 del D.P.R. 361/57 devono riguardare determinate questioni inerenti lo svolgimento delle elezioni dite che l'art. 104 NON ne specifica la natura e che comunque ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. 361/57 nessun incaricato delle sezioni elettorali può sindacare sulle proteste e reclami degli elettori che chiedono siano messe o allegate al verbale ... perché questo spetta SOLO al parlamento.
Consiglio di andare in biblioteca, prelevare in visione la Gazzetta Ufficiale  3 giugno 1957, n. 139 S.O. e stampare copie degli articoli 44, 62, 74, 79, 87 e 104 del D.P.R. 361/57, che la Legge 270/05 (Porcellum) NON ha abrogato. Tenete le copie di detti articoli in tasca e fateli vedere alla polizia giudiziaria nel caso in cui riteniate opportuno richiedere il loro intervento, nonché copia della circolare ministeriale che alcune prefetture hanno diramato ai vari Comuni.

Il testo della dichiarazione da fare allegare al verbale è il seguente:
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Io sottoscritto XXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX, nato a XXxxxxxxxxxxxXXXXXXXX ilXXXXXXXxxxxxXX, residente a XXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX in XXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxXX 
"Rifiuto le schede perché l’attuale legge elettorale è in netto contrasto con gli artt. 56 e 58 della Costituzione italiana, che come cittadino devo osservare FEDELMENTE quale legge fondamentale della repubblica, quindi illegittima. Non posso infatti scegliere DIRETTAMENTE alcun candidato ma solo INDIRETTAMENTE attraverso i dirigenti delle liste concorrenti. Chiedo che copia della presente dichiarazione/motivazione del rifiuto delle schede venga allegata al verbale ai sensi dell'art. 104 comma 5 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni."
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N.B.

La dichiarazione di cui sopra vale solo per le elezioni politiche (Camera e Senato). Non vale per eventuale astensione attiva degli elettori chiamati anche ad eleggere il nuovo Consiglio regionale di alcune regioni che si svolgerà contemporaneamente, o quasi, alle politiche (alle elezioni amministrative la scelta nominativa dei candidati è prevista). Chi volesse astenersi comunque nella forma anche alle regionali può modificare la mia dichiarazione relativa alle regionali 2010 (v. nel post sopra).

Inoltre la sopra esposta dichiarazione vale per gli elettori che hanno compiuto i 25 anni di età ed oltre perché riceveranno due schede (elezione Camera e elezione Senato).

Gli elettori di età inferiore ai 25 anni riceveranno una sola scheda (elezione Camera) e dovranno sostituire le parole "schede" col singolare (scheda).

Meglio essere pignoli in certi casi.

Di seguito riporto per vostra informazione il testo integrale dei suddetti articoli di legge

Art. 44 D.P.R. 361/57
"1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.
3. Però, in caso di tumulto o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade
adiacenti.
7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale."
Art. 62 D.P.R. 361/57 come modificato dalla legge 270/57:
"Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto."

Art. 74 D.P.R. 361/57
"1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.
2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.
3. Il verbale é atto pubblico"

Art. 79 D.P.R. 361/57
"1. L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
2. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.
4. Nessun elettore può entrare armato.
5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste
dei candidati.
6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere
nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati."
Art. 87 D.P.R. 361/57 
"1. Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.
2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.
3. Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.
4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione."
Art. 104 D.P.R. 361/57 come modificato dalla Legge 270/05
"1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
4. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.
5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
6. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000."
RICORDATE !

di NON ritirare la scheda perché se la ritirerete risultereste votanti (ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 361/57). La dovete rifiutare e non è quindi necessario che la ritiriate.
Rifiutando la scheda non risulterete neppure votanti ma comunque presenti e verbalizzanti del rifiuto di voto e la percentuale di astensione aumenterà ancor più ... i media saranno costretti a evidenziarlo ... e la classe politica dovrà per forza rivedere la legge elettorale ... non possono assegnarsi i seggi con le astensioni ... non ha alcun senso e logica.

Se qualcuno volesse astenersi in forma attiva anche per le elezioni amministrative regionali, che si terranno in alcuni Comuni a ridosso delle politiche dovrà utilizzare altra dichiarazione perché alle amministrative l'elezione DIRETTA (nominativa) dei candidati è prevista.
Quella che segue è la dichiarazione che consiglio di preparare e stampare in duplice copia:
- Una copia da fare allegare al verbale
- Una copia da tenere con se dopo avere fatto apporre il timbro della sezione come ricevuta della verbalizzazione.
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Io sottoscritto XXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato a XXxxxxxxxxxxxXXXXXXXX
il XXXXXXXxxxxxXX, residente a XXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxin XXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxX     X
Rifiuto la scheda elettorale perché non mi sento rappresentato da nessuna delle liste concorrenti. L’attuale legge elettorale è in netto contrasto con gli artt. 56 e 58 della Costituzione italiana e quindi illegittima ma nessuna lista, o candidato, ha pensato di avviare una questione di illegittimità perché sia sottoposta a giudizio della Corte Costituzionale, o ha proposto referendum abrogativo attraverso il consiglio regionale. Nessuna lista, inoltre, ha inserito nel proprio programma politico l’intenzione di agevolare meglio la partecipazione popolare come previsto all’art. 8 del Dlgs 267/00. Chiedo che copia della presente dichiarazione/motivazione del rifiuto della scheda elettorale venga allegata al verbale ai sensi dell’art. 104 comma 5 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni.”
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SONDAGGI  GENNAIO 2012


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