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Presidenti di sezione elettorale.
Mi giungono informazioni da astensionisti attivi che hanno trovato non pochi disagi nel rifiutare le schede elettorali e nell'ottenere il riconoscimento del diritto di fare inserire o allegare nei verbali le motivazioni del rifiuto delle schede ... diritto previsto dalla legge dal 1957 (cfr. art. 104 comma 5 D.P.R. 361/57 e circolare ministeriale n. 19/2013).
Mancano poche ore alla chiusura delle votazioni e a chi non avesse ancora votato e intendesse astenersi in forma attiva consiglio quanto segue:
Mantenere sempre un atteggiamento calmo e collaborativo ma nello stesso tempo deciso.
Potreste dire così al presidente di sezione:
"Ascolti, io non ho alcuna intenzione di rallentare nulla e né di recare disturbo a nessuno ... ma se lei insiste a non accettare il mio rifiuto delle schede e a non voler allegare ai verbali le dichiarazioni che le ho presentato la denuncerò domani stesso PENALMENTE alla procura come previsto dalla legge." (null'altro).
Sempre con calma, qualora il Presidente sembrasse "de coccio" (come si suol dire da alcune parti) esponete la questione alla polizia giudiziaria nei pressi della sezione (all'esterno o all'interno a secondo dei casi).
Ad ogni modo questi sono i vostri diritti previsti dalla legge ad elezioni ultimate:
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
Testo Unico delle Leggi Elettorali - Norme per l'elezione della Camera dei deputati.
Art. 75 comma 4:
"L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza."
D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica
Art. 18 comma 1:
"Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni."
Seguirà COMUNICATO STAMPA
Presidenti di sezione elettorale.
Mi giungono informazioni da astensionisti attivi che hanno trovato non pochi disagi nel rifiutare le schede elettorali e nell'ottenere il riconoscimento del diritto di fare inserire o allegare nei verbali le motivazioni del rifiuto delle schede ... diritto previsto dalla legge dal 1957 (cfr. art. 104 comma 5 D.P.R. 361/57 e circolare ministeriale n. 19/2013).
Mancano poche ore alla chiusura delle votazioni e a chi non avesse ancora votato e intendesse astenersi in forma attiva consiglio quanto segue:
Mantenere sempre un atteggiamento calmo e collaborativo ma nello stesso tempo deciso.
Potreste dire così al presidente di sezione:
"Ascolti, io non ho alcuna intenzione di rallentare nulla e né di recare disturbo a nessuno ... ma se lei insiste a non accettare il mio rifiuto delle schede e a non voler allegare ai verbali le dichiarazioni che le ho presentato la denuncerò domani stesso PENALMENTE alla procura come previsto dalla legge." (null'altro).
Sempre con calma, qualora il Presidente sembrasse "de coccio" (come si suol dire da alcune parti) esponete la questione alla polizia giudiziaria nei pressi della sezione (all'esterno o all'interno a secondo dei casi).
Ad ogni modo questi sono i vostri diritti previsti dalla legge ad elezioni ultimate:
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
Testo Unico delle Leggi Elettorali - Norme per l'elezione della Camera dei deputati.
Art. 75 comma 4:
"L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza."
D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica
Art. 18 comma 1:
"Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni."
Seguirà COMUNICATO STAMPA
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